Login

Fondo di solidarietà

Da anni l’Aiac ha disposto il fondo di solidarietà per aiutare gli allenatori che hanno visto le proprie società fallire e non rispettare gli adempimenti economici presi. Ogni anno con un apposita commissione l’Aiac valuta le domande di adesione pervenute e liquida in percentuale gli allenatori che sono in regola con le domande. (vedi regolamento seguente).

ATTO COSTITUTIVO REGOLAMENTO NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA’ ALLENATORI DI CALCIO A.I.A.C.

Art. 1

L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C), nell'ambito dei propri scopi istituzionali, costituisce il Nuovo Fondo di Solidarietà per gli allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti ed associati all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Ta le Fondo sostituisce integralmente quello già esistente costituito dalla stessa Associazione Allenatori Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.).

Art. 2

La Sede del Fondo è istituita presso l'Associazione Italiana Allenatori Calcio Via D'Annunzio, 138  -  00135 Firenze.

Art. 3

Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere ai soggetti indicati nel comma successivo, con le modalità e nei limiti fissati dal presente regolamento, un contributo per la mancata percezione di somme, siccome risultanti da accordi economici depositati presso la Lega Nazionale Dilettanti, rimaste insoddisfatte a seguito di revoca o di decadenza della affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero in caso di esclusione, non ammissione o non iscrizione della stessa al Campionato di competenza.

Per poter beneficiare della contribuzione è necessario che gli allenatori, dilettanti o con qualifica di allenatore professionista :

  • risultino già tesserati per le società aderenti alla L.N.D. che si sono rese inadempienti;
  • siano associati all’A.I.A.C. nell’anno solare in cui sottoscrivono l’accordo economico ed, ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fino alla data di liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto dal Fondo.

Quale condizione per la liquidazione è, altresì, necessario che le somme di cui al comma I risultino accertate da decisioni definitive del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. Restano salvi i casi in cui il Collegio Arbitrale non possa giudicare per motivi imputabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopravvenuta revoca dell'affiliazione).

Art. 4

Il Fondo è alimentato con le contribuzioni che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio determinerà annualmente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 5

Il Fondo è amministrato da una Commissione permanente, composta da

  • Il  Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato con funzione di Presidente;
  • il  Segretario  A.I.A.C.;
  • il Vice - Presidente A.I.A.C. della componente dilettantistica ed 1 consigliere dilettante del Consiglio Direttivo Nazionale appositamente nominato in seno allo stesso C.D.;
  • 2 Presidenti Regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti.

Art. 6

Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio verso i terzi.

Art. 7

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spetta al Consiglio Direttivo  dell’A.I.A.C. che approva annualmente i consuntivi.

Art. 8

I componenti della Commissione restano in carica per il quadriennio olimpico al pari delle cariche elettive A.I.A.C. e sino alla scadenza del mandato Presidenziale.

I componenti la Commissione operano a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 9

La Commissione determinerà, in via discrezionale, l'ammontare di ogni singolo intervento a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 co. II e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo art. 12; la somma erogata potrà essere di ristoro parziale o totale del credito, tenuto conto del budget annuale a disposizione e del numero delle domande ammesse.

Art. 10

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno nel mese di dicembre per esaminare le istanze pervenute e definire l'entità degli interventi; si riunisce altresì, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

In ogni caso la convocazione deve essere fatta personalmente ad ogni membro della Commissione almeno due giorni prima della adunanza e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni sarà redatto e firmato dal Segretario; il verbale verrà inoltre sottoscritto dal Presidente della Commissione ed inviato al Consiglio Direttivo A.I.A.C. per l'approvazione.

Tutta la documentazione relativa dopo l’approvazione del C.D. sarà trattenuta e conservata nell’archivio dell'A.I.A.C..

Art. 11

Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente, distratte per finalità non previste dal presente Regolamento, in deroga al quale la Commissione potrà intervenire per casi assolutamente eccezionali e, comunque, per finalità solidaristiche.

Art. 12

Al fine di conseguire la prestazione, ciascun interessato è tenuto a presentare istanza formale presso la sede del Fondo entro il termine di sei mesi dalla data del C.U. di revoca o di decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società inadempiente. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di pubblicazione, dei Comunicati Ufficiali contenenti uno dei suddetti provvedimenti.

In caso di non ammissione al campionato di competenza, il termine decorrerà dal giorno della pubblicazione del C.U. del Comitato competente recante la composizione dell’organico del campionato di riferimento.

L’istanza, sottoscritta personalmente dall’avente diritto, deve contenere le dichiarazioni di non aver percepito le somme reclamate e l’obbligo di non accettare da terzi le somme oggetto dell’istanza nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo.

Nello stesso limite di quanto liquidatogli, il beneficiario delle contribuzioni surroga il Fondo nelle eventuali ragioni creditorie vantate nei confronti di procedure concorsuali, società di appartenenza e/o altri soggetti dei quali essi beneficiari siano creditori.

Firenze, 25 aprile 2012

Fondo di solidarietà

Da anni l’Aiac ha disposto il fondo di solidarietà per aiutare gli allenatori che hanno visto le proprie società fallire e non rispettare gli adempimenti economici presi. Ogni anno con un apposita commissione l’Aiac valuta le domande di adesione pervenute e liquida in percentuale gli allenatori che sono in regola con le domande. (vedi regolamento seguente).

ATTO COSTITUTIVO REGOLAMENTO NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA’ ALLENATORI DI CALCIO A.I.A.C.

Art. 1

L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C), nell'ambito dei propri scopi istituzionali, costituisce il Nuovo Fondo di Solidarietà per gli allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti ed associati all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Ta le Fondo sostituisce integralmente quello già esistente costituito dalla stessa Associazione Allenatori Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.).

Art. 2

La Sede del Fondo è istituita presso l'Associazione Italiana Allenatori Calcio Via D'Annunzio, 138  -  00135 Firenze.

Art. 3

Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere ai soggetti indicati nel comma successivo, con le modalità e nei limiti fissati dal presente regolamento, un contributo per la mancata percezione di somme, siccome risultanti da accordi economici depositati presso la Lega Nazionale Dilettanti, rimaste insoddisfatte a seguito di revoca o di decadenza della affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero in caso di esclusione, non ammissione o non iscrizione della stessa al Campionato di competenza.

Per poter beneficiare della contribuzione è necessario che gli allenatori, dilettanti o con qualifica di allenatore professionista :

  • risultino già tesserati per le società aderenti alla L.N.D. che si sono rese inadempienti;
  • siano associati all’A.I.A.C. nell’anno solare in cui sottoscrivono l’accordo economico ed, ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fino alla data di liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto dal Fondo.

Quale condizione per la liquidazione è, altresì, necessario che le somme di cui al comma I risultino accertate da decisioni definitive del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. Restano salvi i casi in cui il Collegio Arbitrale non possa giudicare per motivi imputabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopravvenuta revoca dell'affiliazione).

Art. 4

Il Fondo è alimentato con le contribuzioni che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio determinerà annualmente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 5

Il Fondo è amministrato da una Commissione permanente, composta da

  • Il  Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato con funzione di Presidente;
  • il  Segretario  A.I.A.C.;
  • il Vice - Presidente A.I.A.C. della componente dilettantistica ed 1 consigliere dilettante del Consiglio Direttivo Nazionale appositamente nominato in seno allo stesso C.D.;
  • 2 Presidenti Regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti.

Art. 6

Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio verso i terzi.

Art. 7

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spetta al Consiglio Direttivo  dell’A.I.A.C. che approva annualmente i consuntivi.

Art. 8

I componenti della Commissione restano in carica per il quadriennio olimpico al pari delle cariche elettive A.I.A.C. e sino alla scadenza del mandato Presidenziale.

I componenti la Commissione operano a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 9

La Commissione determinerà, in via discrezionale, l'ammontare di ogni singolo intervento a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 co. II e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo art. 12; la somma erogata potrà essere di ristoro parziale o totale del credito, tenuto conto del budget annuale a disposizione e del numero delle domande ammesse.

Art. 10

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno nel mese di dicembre per esaminare le istanze pervenute e definire l'entità degli interventi; si riunisce altresì, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

In ogni caso la convocazione deve essere fatta personalmente ad ogni membro della Commissione almeno due giorni prima della adunanza e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni sarà redatto e firmato dal Segretario; il verbale verrà inoltre sottoscritto dal Presidente della Commissione ed inviato al Consiglio Direttivo A.I.A.C. per l'approvazione.

Tutta la documentazione relativa dopo l’approvazione del C.D. sarà trattenuta e conservata nell’archivio dell'A.I.A.C..

Art. 11

Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente, distratte per finalità non previste dal presente Regolamento, in deroga al quale la Commissione potrà intervenire per casi assolutamente eccezionali e, comunque, per finalità solidaristiche.

Art. 12

Al fine di conseguire la prestazione, ciascun interessato è tenuto a presentare istanza formale presso la sede del Fondo entro il termine di sei mesi dalla data del C.U. di revoca o di decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società inadempiente. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di pubblicazione, dei Comunicati Ufficiali contenenti uno dei suddetti provvedimenti.

In caso di non ammissione al campionato di competenza, il termine decorrerà dal giorno della pubblicazione del C.U. del Comitato competente recante la composizione dell’organico del campionato di riferimento.

L’istanza, sottoscritta personalmente dall’avente diritto, deve contenere le dichiarazioni di non aver percepito le somme reclamate e l’obbligo di non accettare da terzi le somme oggetto dell’istanza nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo.

Nello stesso limite di quanto liquidatogli, il beneficiario delle contribuzioni surroga il Fondo nelle eventuali ragioni creditorie vantate nei confronti di procedure concorsuali, società di appartenenza e/o altri soggetti dei quali essi beneficiari siano creditori.

Firenze, 25 aprile 2012

Fondo di solidarietà

Da anni l’Aiac ha disposto il fondo di solidarietà per aiutare gli allenatori che hanno visto le proprie società fallire e non rispettare gli adempimenti economici presi. Ogni anno con un apposita commissione l’Aiac valuta le domande di adesione pervenute e liquida in percentuale gli allenatori che sono in regola con le domande. (vedi regolamento seguente).

ATTO COSTITUTIVO REGOLAMENTO NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA’ ALLENATORI DI CALCIO A.I.A.C.

Art. 1

L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C), nell'ambito dei propri scopi istituzionali, costituisce il Nuovo Fondo di Solidarietà per gli allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti ed associati all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Ta le Fondo sostituisce integralmente quello già esistente costituito dalla stessa Associazione Allenatori Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.).

Art. 2

La Sede del Fondo è istituita presso l'Associazione Italiana Allenatori Calcio Via D'Annunzio, 138  -  00135 Firenze.

Art. 3

Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere ai soggetti indicati nel comma successivo, con le modalità e nei limiti fissati dal presente regolamento, un contributo per la mancata percezione di somme, siccome risultanti da accordi economici depositati presso la Lega Nazionale Dilettanti, rimaste insoddisfatte a seguito di revoca o di decadenza della affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero in caso di esclusione, non ammissione o non iscrizione della stessa al Campionato di competenza.

Per poter beneficiare della contribuzione è necessario che gli allenatori, dilettanti o con qualifica di allenatore professionista :

  • risultino già tesserati per le società aderenti alla L.N.D. che si sono rese inadempienti;
  • siano associati all’A.I.A.C. nell’anno solare in cui sottoscrivono l’accordo economico ed, ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fino alla data di liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto dal Fondo.

Quale condizione per la liquidazione è, altresì, necessario che le somme di cui al comma I risultino accertate da decisioni definitive del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. Restano salvi i casi in cui il Collegio Arbitrale non possa giudicare per motivi imputabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopravvenuta revoca dell'affiliazione).

Art. 4

Il Fondo è alimentato con le contribuzioni che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio determinerà annualmente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 5

Il Fondo è amministrato da una Commissione permanente, composta da

  • Il  Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato con funzione di Presidente;
  • il  Segretario  A.I.A.C.;
  • il Vice - Presidente A.I.A.C. della componente dilettantistica ed 1 consigliere dilettante del Consiglio Direttivo Nazionale appositamente nominato in seno allo stesso C.D.;
  • 2 Presidenti Regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti.

Art. 6

Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio verso i terzi.

Art. 7

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spetta al Consiglio Direttivo  dell’A.I.A.C. che approva annualmente i consuntivi.

Art. 8

I componenti della Commissione restano in carica per il quadriennio olimpico al pari delle cariche elettive A.I.A.C. e sino alla scadenza del mandato Presidenziale.

I componenti la Commissione operano a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 9

La Commissione determinerà, in via discrezionale, l'ammontare di ogni singolo intervento a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 co. II e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo art. 12; la somma erogata potrà essere di ristoro parziale o totale del credito, tenuto conto del budget annuale a disposizione e del numero delle domande ammesse.

Art. 10

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno nel mese di dicembre per esaminare le istanze pervenute e definire l'entità degli interventi; si riunisce altresì, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

In ogni caso la convocazione deve essere fatta personalmente ad ogni membro della Commissione almeno due giorni prima della adunanza e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni sarà redatto e firmato dal Segretario; il verbale verrà inoltre sottoscritto dal Presidente della Commissione ed inviato al Consiglio Direttivo A.I.A.C. per l'approvazione.

Tutta la documentazione relativa dopo l’approvazione del C.D. sarà trattenuta e conservata nell’archivio dell'A.I.A.C..

Art. 11

Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente, distratte per finalità non previste dal presente Regolamento, in deroga al quale la Commissione potrà intervenire per casi assolutamente eccezionali e, comunque, per finalità solidaristiche.

Art. 12

Al fine di conseguire la prestazione, ciascun interessato è tenuto a presentare istanza formale presso la sede del Fondo entro il termine di sei mesi dalla data del C.U. di revoca o di decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società inadempiente. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di pubblicazione, dei Comunicati Ufficiali contenenti uno dei suddetti provvedimenti.

In caso di non ammissione al campionato di competenza, il termine decorrerà dal giorno della pubblicazione del C.U. del Comitato competente recante la composizione dell’organico del campionato di riferimento.

L’istanza, sottoscritta personalmente dall’avente diritto, deve contenere le dichiarazioni di non aver percepito le somme reclamate e l’obbligo di non accettare da terzi le somme oggetto dell’istanza nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo.

Nello stesso limite di quanto liquidatogli, il beneficiario delle contribuzioni surroga il Fondo nelle eventuali ragioni creditorie vantate nei confronti di procedure concorsuali, società di appartenenza e/o altri soggetti dei quali essi beneficiari siano creditori.

Firenze, 25 aprile 2012

Fondo di solidarietà

Da anni l’Aiac ha disposto il fondo di solidarietà per aiutare gli allenatori che hanno visto le proprie società fallire e non rispettare gli adempimenti economici presi. Ogni anno con un apposita commissione l’Aiac valuta le domande di adesione pervenute e liquida in percentuale gli allenatori che sono in regola con le domande. (vedi regolamento seguente).

ATTO COSTITUTIVO REGOLAMENTO NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA’ ALLENATORI DI CALCIO A.I.A.C.

Art. 1

L'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (A.I.A.C), nell'ambito dei propri scopi istituzionali, costituisce il Nuovo Fondo di Solidarietà per gli allenatori tesserati per società partecipanti ai Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti ed associati all’Associazione Italiana Allenatori Calcio. Ta le Fondo sostituisce integralmente quello già esistente costituito dalla stessa Associazione Allenatori Calcio e dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.).

Art. 2

La Sede del Fondo è istituita presso l'Associazione Italiana Allenatori Calcio Via D'Annunzio, 138  -  00135 Firenze.

Art. 3

Il Fondo non ha scopo di lucro ed ha la finalità di corrispondere ai soggetti indicati nel comma successivo, con le modalità e nei limiti fissati dal presente regolamento, un contributo per la mancata percezione di somme, siccome risultanti da accordi economici depositati presso la Lega Nazionale Dilettanti, rimaste insoddisfatte a seguito di revoca o di decadenza della affiliazione a carico della società inadempiente, ovvero in caso di esclusione, non ammissione o non iscrizione della stessa al Campionato di competenza.

Per poter beneficiare della contribuzione è necessario che gli allenatori, dilettanti o con qualifica di allenatore professionista :

  • risultino già tesserati per le società aderenti alla L.N.D. che si sono rese inadempienti;
  • siano associati all’A.I.A.C. nell’anno solare in cui sottoscrivono l’accordo economico ed, ininterrottamente, senza soluzione di continuità, fino alla data di liquidazione del contributo eventualmente riconosciuto dal Fondo.

Quale condizione per la liquidazione è, altresì, necessario che le somme di cui al comma I risultino accertate da decisioni definitive del Collegio Arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. Restano salvi i casi in cui il Collegio Arbitrale non possa giudicare per motivi imputabili alla Società (a titolo esemplificativo e non esaustivo, sopravvenuta revoca dell'affiliazione).

Art. 4

Il Fondo è alimentato con le contribuzioni che il Consiglio Direttivo dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio determinerà annualmente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Art. 5

Il Fondo è amministrato da una Commissione permanente, composta da

  • Il  Presidente dell’A.I.A.C. o un suo delegato con funzione di Presidente;
  • il  Segretario  A.I.A.C.;
  • il Vice - Presidente A.I.A.C. della componente dilettantistica ed 1 consigliere dilettante del Consiglio Direttivo Nazionale appositamente nominato in seno allo stesso C.D.;
  • 2 Presidenti Regionali nominati dalla Conferenza dei Presidenti.

Art. 6

Il Presidente della Commissione ha la rappresentanza legale del Fondo e la firma in giudizio verso i terzi.

Art. 7

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione del Fondo spetta al Consiglio Direttivo  dell’A.I.A.C. che approva annualmente i consuntivi.

Art. 8

I componenti della Commissione restano in carica per il quadriennio olimpico al pari delle cariche elettive A.I.A.C. e sino alla scadenza del mandato Presidenziale.

I componenti la Commissione operano a titolo gratuito, fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute.

Art. 9

La Commissione determinerà, in via discrezionale, l'ammontare di ogni singolo intervento a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 3 co. II e nel rispetto di quanto prescritto nel successivo art. 12; la somma erogata potrà essere di ristoro parziale o totale del credito, tenuto conto del budget annuale a disposizione e del numero delle domande ammesse.

Art. 10

La Commissione si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno nel mese di dicembre per esaminare le istanze pervenute e definire l'entità degli interventi; si riunisce altresì, in seduta straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

In ogni caso la convocazione deve essere fatta personalmente ad ogni membro della Commissione almeno due giorni prima della adunanza e deve indicare il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.

La commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle riunioni sarà redatto e firmato dal Segretario; il verbale verrà inoltre sottoscritto dal Presidente della Commissione ed inviato al Consiglio Direttivo A.I.A.C. per l'approvazione.

Tutta la documentazione relativa dopo l’approvazione del C.D. sarà trattenuta e conservata nell’archivio dell'A.I.A.C..

Art. 11

Le disponibilità del Fondo non possono essere, direttamente o indirettamente, distratte per finalità non previste dal presente Regolamento, in deroga al quale la Commissione potrà intervenire per casi assolutamente eccezionali e, comunque, per finalità solidaristiche.

Art. 12

Al fine di conseguire la prestazione, ciascun interessato è tenuto a presentare istanza formale presso la sede del Fondo entro il termine di sei mesi dalla data del C.U. di revoca o di decadenza dalla affiliazione ovvero di esclusione o non ammissione al Campionato di competenza della società inadempiente. Ai fini della decorrenza del termine si terrà conto del primo, in ordine di pubblicazione, dei Comunicati Ufficiali contenenti uno dei suddetti provvedimenti.

In caso di non ammissione al campionato di competenza, il termine decorrerà dal giorno della pubblicazione del C.U. del Comitato competente recante la composizione dell’organico del campionato di riferimento.

L’istanza, sottoscritta personalmente dall’avente diritto, deve contenere le dichiarazioni di non aver percepito le somme reclamate e l’obbligo di non accettare da terzi le somme oggetto dell’istanza nel limite di quanto sarà liquidato dal Fondo.

Nello stesso limite di quanto liquidatogli, il beneficiario delle contribuzioni surroga il Fondo nelle eventuali ragioni creditorie vantate nei confronti di procedure concorsuali, società di appartenenza e/o altri soggetti dei quali essi beneficiari siano creditori.

Firenze, 25 aprile 2012