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Accordo economico allenatore dilettante

Tesseramento ed accordo economico

Al momento dell’assunzione, prima di iniziare qualsiasi attività sportiva, è obbligo:

  • fare la richiesta di tesseramento come tecnico valido per una sola stagione sportiva (vedere sez. tesseramento)
  • sottoscrivere l’accordo economico

Accordo economico

  • Definizione del compenso : l’incarico può essere a titolo oneroso o gratuito; l’importo stabilito fra le parti deve essere riportato sull’accordo come “premio di tesseramento” o “accordo economico” solo con una di questa definizioni può essere risarcito in caso di esonero, altrimenti cessa con l’esonero o le dimissioni.
  •  La forma : deve essere scritta, da redigere in conformità all’ ACCORDO TIPO fra Società aderenti alla Lega Nazionale Dilettanti e Allenatore Dilettanti, su carta intestata come da modello allagato.

I compensi pattuiti con accordi verbali, o fuori dall’accordo tipo, in caso di vertenza economica, non vengono riconosciuti dal Collegio Arbitrale.

  • Numero esemplari : da compilare su carta intestata della Società in tre originali, 1° per l’allenatore, 2° per la Società, 3° per il deposito, (una 4° copia per A.I.A.C. se Socio).
  • Importo massimale : vanno rispettate le cifre massimali per categoria stabilite dall’accordo A.I.A.C. – Lega Nazionale Dilettanti come da tabella riportata.

L’accordo per una cifra superiore ai massimali non verrà riconosciuta in caso di ricorso al Collegio Arbitrale e comporterà il deferimento alla Commissione Disciplinare per stipula di accordo non regolamentare.

  • Numero rate : la cifra complessiva pattuita può essere suddivisa in un massimo di dieci rate.
  • Rimborsi chilometrici o a piè di lista : se pattuite eventuali rimborsi quantificate la cifra in base alla distanza e alle spese da sostenere (costo benzina, rimborso autostrada, ristoranti, etc.), tali rimborsi cessano di essere erogati al momento di un eventuale esonero o dimissioni da parte dell’allenatore.
  • Deposito : Gli accordi economici (onerosi o gratuiti) formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, devono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, (C.R.L. per le società di eccellenza, promozione e prima categoria lombarde) unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di emissione tessera di tecnico e della ricevuta di versamento della quota annuale valida per la stagione di richiesta del tesseramento al S.T..

Gli accordi economici degli allenatori delle Società partecipanti al Campionato di 2ª categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.
In allegato trovate copia dell’ACCORDO, e le note regolamentari in merito agli obblighi, modalità di sottoscrizione e deposito del premio di tesseramento, restiamo comunque a disposizione per chiarimenti in merito.

Premio di tesseramento annuale
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli allenatori dilettanti per la stagione sportiva 2010-2011 è stabilito negli importi massimi che riportiamo nella tabella allegata.

TABELLA MASSIMALI
CAMPIONATO IMPORTI IN €
Campionato Nazionale Serie D € 18.000,00
Campionato di Eccellenza € 10.000,00
Campionato di Promozione € 8.000,00
Campionato di 1ª Categoria € 5.000,00
Campionato di 2ª Categoria € 2.500,00
Campionato di 3ª Categoria (a partire dalla S.S. 2012-2013) € 2.000,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A” € 9.000,00
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2” € 7.000,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque maschile Serie “A” € 10.000,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque femminile Serie “A” (dalla S.S. 2012-2013) € 2.000,00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “A/2 € 12.000.00
Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie “B” € 7.500,00
Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque € 3.000,00
Campionato Juniores Nazionale € 3.000,00
Campionato Juniores Regionale € 3.000,00
Allenatore “squadre minori” € 2.500,00
Campionato Nazionale “Under 21” Calcio a Cinque € 2.000,00

Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra.
Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2º categoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatoriet à della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso.

Esonero o dimissioni
L’esonero deve essere comunicato per scritto, se viene comunicato verbalmente, va richiesto alla società di farlo in forma scritta. Se la Società non soddisfa la richiesta, si scrive una raccomandata alla medesima dove si comunica la presa d’atto dell’esonero e che si rimanere a disposizione fino al termine della stagione come da accordo sottoscritto e in conformità dell’incarico stabilito nel tesseramento.
Con l’esonero i compensi devono essere corrisposti tutti come pattuito.
In caso di dimissioni, da comunicare per scritto, si ha diritto al pagamento di quanto spettante solo fino al momento delle dimissioni stesse.

Allenatori professionisti
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta e depositati presso i competenti Comitati o Divisioni. Tali accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.

In caso di contestazioni relative agli accordi economici per gli allenatori professionisti, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Ricorsi al Collegio Arbitrale
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli allenatori dilettanti, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.
Se la società non rispetta il pagamento delle spettanze si può fare ricorso al Collegio Arbitrale seguendo le modalità stabilite e chiedendo il pagamento della cifra non percepita del premio di tesseramento, gli interessi di mora e il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Prima di ricorrere al Collegio Arbitrale si procede al tentativo di sollecito e ricomposizione bonaria della controversia.
In caso di ricorso al Collegio Arbitrale, debitamente firmato, va allegata tutta la documentazione necessaria.
Il ricorso al Collegio può essere presentato fino al 30 giugno della stagione successiva a quella in cui si è firmato l’accordo.
Se nel frattempo si trova accordo soddisfacente con la controparte, la vertenza in atto può venire a cessare dopo la comunicazione liberatoria da parte dell’allenatore.

FAC-SIMILE DI ACCORDO ECONOMICO TRA ALLENATORI DILETTANTI E SOCIETA’ DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

  FAC-SIMILE - Contratto Allenatori Dilettanti